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Approfondimenti

Come fare per richiedere il permesso di soggiorno

Adempimenti del Datore di lavoro

Adempimenti del lavoratore

Adempimenti del Datore di lavoro

La richiesta nominativa e contratto di soggiorno

Per instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la cosiddetta "richiesta nominativa" per l’autorizzazione al lavoro.

Il datore di lavoro deve innanzitutto registrarsi sul sito del Ministero dell’Interno e scaricare l’apposito software. Una volta perfezionata la procedura, può compilare il modulo online inserendo tutti i dati e procedere all’invio telematico della domanda. La domanda di autorizzazione al lavoro è da compilarsi e inviare allo Sportello unico esclusivamente via Internet.

 

Questo modulo online è il contratto di soggiorno, ossia un contratto di lavoro speciale perché, oltre a contenere informazioni sulla retribuzione, orario e luogo di lavoro, impegna il datore di lavoro a rispettare particolari obblighi.

 

Perché la richiesta venga accettata, dovranno sussistere le seguenti condizioni. Mancando una sola di queste condizioni il datore di lavoro non otterrà l’autorizzazione all’ingresso del cittadino extracomunitario residente all’estero:

- la durata dell’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali;

- la retribuzione minima mensile da garantire deve essere almeno pari all’importo dell’assegno sociale;

- il datore di lavoro deve possedere una congrua capacità economica per sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all’assunzione di un lavoratore.

Sportello Unico: Valutazione della richiesta e nulla osta

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione:

- valuta la completezza formale della domanda chiedendo eventuali integrazioni al datore del lavoro.

 

-  richiede pareri alla questura e trasmette la richiesta alla Direzione Provinciale del e al Centro per l’impiego della provincia competente.

-  convoca il datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro definitiva, il cosiddetto “nulla osta”.

 

Il datore di lavoro, il giorno dell’appuntamento per il ritiro del nulla osta, deve presentare:

a) copia del proprio documento di identità,

b) copia del passaporto del lavoratore,

c) il certificato di idoneità alloggiativa e la marca da bollo utilizzata per l’invio telematico della domanda.

 

-  contestualmente alla consegna del nulla osta al datore, provvede ad inviare telematicamente il nulla osta anche al Consolato italiano del luogo di residenza del lavoratore.

Dal 1° luglio 2013, la Croazia è diventata 28° Stato membro dell'UE. Pertanto lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà  all’archiviazione delle richieste di nulla osta già presentate agli uffici competenti relative a lavoratori domestici di nazionalità croata.

Adempimenti del lavoratore

Entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta da parte della Direzione Provinciale del lavoro, il lavoratore deve presentarsi presso il Consolato italiano del luogo di residenza del lavoratore per richiedere il visto di ingresso per lavoro.

 

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero o il datore di lavoro, richiederà un appuntamento allo Sportello Unico per l'Immigrazione, per chiedere il permesso di soggiorno e sottoscrivere il contratto di soggiorno.

 

Per ottenere il rilascio del permesso, è necessario presentare:

- il modulo di richiesta;

- il passaporto o altro documento equivalente in corso di validità con il relativo visto d'ingresso, più una fotocopia dello stesso documento;

- quattro foto formato tessera, identiche e recenti;

- una marca da bollo;

- la fotocopia della ricevuta dell'avvenuta richiesta all'ufficio comunale competente del certificato attestante l'idoneità alloggiativa o la fotocopia della ricevuta dell'avvenuta richiesta all'Asl del certificato d'idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio stesso;

- le ricevute dei pagamenti eseguiti con gli appositi bollettini premarcati.

 

Allo Sportello Unico per l'Immigrazione lo straniero sottoscriverà la richiesta del permesso di soggiorno e riceverà il certificato di attribuzione del codice fiscale e la busta in cui inserire la richiesta.

 

La richiesta deve essere poi presentata in busta aperta dall'interessato presso gli uffici postali abilitati insieme alle ricevute dei versamenti.

 

Il richiedente, all'ufficio postale, sarà identificato con passaporto o documento equipollente e gli sarà consegnata la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per lavorare, per iscriversi all'anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user ID e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al sito http://www.portaleimmigrazione.it./

 

Il richiedente riceverà in seguito la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento con quattro fotografie e si farà prendere le impronte digitali. Il giorno del primo appuntamento gli sarà comunicato una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).

 

L’Unione Europea (UE) comprende attualmente 28 Paesi:
- Austria - Belgio - Bulgaria - Cipro - Croazia (dal 1° luglio 2013) - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgo - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Regno Unito - Repubblica ceca - Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria. Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).