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Approfondimenti

L’orario di lavoro

L’orario di lavoro

Orari particolari

Maggiorazioni per lavoro notturno

L’orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

 - 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali, se è convivente

- 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali, se non è convivente

Orari particolari

a) Lavoratori part-time

 

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

b) Lavoratori notturni:

 

Prestazioni di presenza notturna: lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (non mansioni di assistenza, bensì di attesa), in un orario ricompreso interamente tra le ore 21 e le ore 8.
Prestazioni di assistenza notturna discontinua: personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, in un orario ricompreso interamente tra le ore 20 e le ore 8.

Maggiorazioni per lavoro notturno

E' considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 ed è compensato con la maggiorazione del 20% della normale retribuzione globale di fatto oraria.

 

La maggiorazione non spetta al personale non infermieristico assunto per prestazioni discontinue di assistenza notturna o per prestazioni esclusivamente d'attesa, per il quale sono stabiliti appositi minimi contrattuali.