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Approfondimenti

Cessione di fabbricato e ospitalità

L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 stabilisce che: "chiunque cede la proprietà od il godimento o, a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile".

Questa norma si applica a tutti i soggetti ospitati anche se cittadini italiani o comunitari.

 

L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 stabilisce che: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

 

La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità  va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.

 

L' art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 in vigore dal 21 giugno 2012 stabilisce che non è più dovuta la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione.

 

La registrazione del contratto, infatti “assorbe” l’obbligo in questione.

 

Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco.

 

Inoltre l'obbligo di comunicazione resta in vigore anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione europea.

 

In questo caso, il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero fornendo i documenti di identità di entrambi, e, ove stipulato, anche il contratto di locazione o comodato registrato all'Agenzia delle Entrate.

 

Modulo cessione di fabbricato

Modulo di comunicazione ospitalità.